iti-ipia

REGOLAMENTO
applicativo dello
Statuto delle Studentesse e degli Studenti


 

Art. 1

PRINCIPI

Con il presente Regolamento l'Iti-Ipia "Leonardo da Vinci" di Firenze dà applicazione a quanto previsto dal DPR n. 249 /98, "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", rendendo operativi diritti e doveri all'interno della comunità scolastica, intesa come comunità di dialogo e luogo di formazione e di educazione attraverso lo studio, nel rispetto del ruolo e dell'identità di ognuno e con la partecipazione responsabile di ogni sua componente.

 

Art. 2

DISCIPLINA DEL DIRITTO DI RIUNIONE E DI ASSEMBLEA

  1. La partecipazione alla vita della comunità scolastica da parte degli studenti si articola in assemblee di classe, di Corso, del Comitato studentesco, dell'Esecutivo del Comitato studentesco (nella misura del 10%), d'Istituto. La richiesta di tali assemblee, presentata con congruo anticipo, deve contenere un articolato o.d.g. e, per quelle d'Istituto, può prevedere l'intervento di qualificati esperti esterni. Le assemblee studentesche non possono svolgersi nei 30 gg. precedenti a quello previsto per la conclusione dell'anno scolastico. Le ore destinate alle assemblee possono comprendere lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e di lavoro di gruppo.
  2. L'assemblea di classe può tenersi, in orario di lezione (ma non in aule attrezzate) una volta al mese, per due ore (non dello stesso insegnante ed escluse la prima e l'ultima della giornata), avendo cura che non si svolga sempre nello stesso giorno della settimana; e va richiesta al Preside dai rappresentanti di classe con 3 gg. di anticipo rispetto alla data prevista.
  3. L'assemblea di Corso, richiesta al Preside con due settimane di anticipo dai rappresentanti di tutte le classi del Corso, può tenersi in orario di lezione, ma in tal caso ingloba quelle di classe nel mese in cui abbia luogo, ed ha la durata di due ore.
  4. L'assemblea del Comitato studentesco è richiesta dalla maggioranza dell'Esecutivo del Comitato studentesco al Preside, che la concede in orario di lezione quando concordi con i richiedenti sulla particolare necessità e urgenza della stessa, per non più di due ore.
  5. L'assemblea d'Istituto, che può tenersi in orario di lezione una volta al mese (possibilmente non nello stesso giorno), è richiesta al Preside dalla maggioranza del Comitato studentesco e/o dal 10% degli iscritti e/o dai rappresentanti studenteschi in C.d.I., con almeno una settimana di preavviso; essa si svolge ordinariamente dalla terza ora al termine delle lezioni, e può articolarsi in assemblee di classi parallele.
  6. L'Assemblea d'Istituto adotta specifiche norme regolamentari per il proprio funzionamento: tale regolamento viene inviato in visione al C.d.I.

 

Art. 3

CONSULTAZIONE REFERENDARIA

  1. In relazione ad argomenti che influiscano in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti possono, anche su loro richiesta, essere chiamati ad esprimere il loro parere mediante referendum consultivo.
  2. Tale referendum, richiesto da almeno 1/10 degli studenti iscritti (le cui firme devono essere raccolte entro 10 gg. dalla domanda), si svolge, entro un mese dal deposito delle firme, nel giorno e con le modalità stabilite dalla presidenza, classe per classe, previo parere sulla sua ammissibilità da parte dell'Organo di Garanzia Interno, di cui all'art.9. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli studenti iscritti e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  3. Il referendum è obbligatorio per l'adozione e per qualsiasi modifica del presente Regolamento, a norma dell'art.6 dello Statuto.

 

Art. 4

DIRITTO DI ASSOCIAZIONE

  1. Per assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, anche grazie ad occasioni formative integrative, iniziative per il recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio o per la prevenzione della dispersione scolastica, servizi di promozione della salute e di consulenza psicologica, attività di studio e di socializzazione interculturale, di educazione alla cittadinanza, l'Istituto favorisce e garantisce il libero associarsi degli studenti (previa approvazione da parte del C.d.I. degli statuti di tali associazioni), nonché il diritto a svolgere iniziative culturali nei locali dell'Istituto. Per pubblicizzare le loro iniziative gli studenti possono affiggere manifesti, pubblicazioni e comunicati negli spazi previsti, con l'unico obbligo di renderne identificabili gli autori e di indicare la data di affissione. Il Preside si riserva di far togliere quei materiali che violino la legge penale.
  2. L'Istituto mette altresì a disposizione le proprie strutture per facilitare la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

 

Art. 5

DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI RISERVATEZZA

  1. Ogni studente, nel rispetto dell'identità e delle inclinazioni personali, ha diritto all'orientamento sia per quanto attiene alle diverse specializzazioni e ai vari indirizzi attivati nell'Istituto sia in relazione agli sbocchi professionali, formativi e universitari. A tale compito provvede il Consiglio di Classe in collaborazione con il Servizio Orientamento.
  2. Gli studenti hanno diritto di conoscere, ad inizio d'anno scolastico, gli obiettivi didattici disciplinari e interdisciplinari che i docenti si propongono.
  3. Lo studente, messo al corrente dei criteri di valutazione adottati dal Consiglio di Classe, ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva del proprio rendimento, in modo da poter attivare un efficace processo di autovalutazione.
  4. Ogni comunicazione alle studentesse e agli studenti da parte del personale docente e non docente deve svolgersi in forme tali da garantire il rispetto della riservatezza.

 

Art. 6

RISPETTO DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI SICUREZZA

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Documento di valutazione dei rischi elaborato dal Servizio di Prevenzione e di Protezione dai rischi professionali dell'Istituto, in ottemperanza del D. leg.vo 626/94.

 

Art. 7

MANCANZE DISCIPLINARI

I seguenti comportamenti si configurano come mancanze disciplinari da sanzionare secondo quanto previsto nell'art.8:
  1. inadempienze per il normale svolgimento dell'attività didattica;
  2. ritardi ingiustificati all'ingresso o all'inizio della singola lezione;
  3. violazione del divieto di fumo;
  4. assenze ingiustificate e ripetute;
  5. assenza dell'intera classe;
  6. violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
  7. restituzione in ritardo dei libri avuti in prestito dalla biblioteca;
  8. comportamento che disturba il regolare corso della lezione;
  9. infrazioni alle regole della viabilità interna;
  10. lievi danneggiamenti colposi al patrimonio scolastico e/o ambientale;
  11. danneggiamenti al patrimonio scolastico e/o ambientale;
  12. grave mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e del personale scolastico;
  13. comportamento violento nei confronti dei compagni e del personale scolastico.

 

Art. 8

SANZIONI DISCIPLINARI E ORGANI COMPETENTI

Per le mancanze disciplinari di cui all'art.7, per le quali va sempre accertata la responsabilità personale, dopo che lo studente è stato invitato ad esporre le proprie ragioni, sono irrogate sanzioni che non possono in alcun modo influire sulla valutazione del profitto. Avendo presente che lo strumento disciplinare deve servire più ad orientare che a reprimere; avendo cura che le sanzioni siano temporanee, tempestive, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della riparazione del danno; avuto altresì riguardo alla precedente condotta e ad eventuali circostanze attenuanti, esse vengono così individuate:
  1. ammonizione orale da parte del docente;
  2. ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente;
  3. censura orale da parte del Preside;
  4. censura scritta da parte del Preside;
  5. sospensione dalle lezioni per 1 giorno da parte del Preside, sentito il Coordinatore del Consiglio di Classe, con obbligo di riaccompagnamento, a cura del genitore o di chi ne fa le veci, per la riammissione alle lezioni;
  6. sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 3 gg. da parte del Consiglio di classe;
  7. sospensione dalle lezioni (da 4 gg. fino ad un massimo di 15 gg.) deliberata dall'Organo di Garanzia Interno.
Sono organi competenti ad irrogare le sanzioni: il docente, il Preside, il Consiglio di classe, l'Organo di Garanzia Interno. L'organo competente ad irrogare sanzioni di un dato grado può sempre farlo per sanzioni di grado inferiore.
Per le sanzioni più gravi (nn. 5,6,7) è sempre offerta allo studente la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica: a tale scopo si richiede allo studente stesso di proporre l'eventuale attività riparatoria.
Per l'infrazione del divieto di fumo, contestata allo studente da un membro del Consiglio di classe o dai soggetti titolari della vigilanza (di cui all'art.3 del Regolamento sul divieto di fumo), la sanzione prevista per i minorenni è la n.5; per i maggiorenni vale quanto previsto dall'art.4 del Regolamento sul divieto di fumo, con la possibilità di convertire la sanzione in attività riparatoria.
Per l'assenza dell'intera classe si applica la sanzione n. 4.
Per la mancanza di cui alla lettera g, per ogni settimana di ritardo nella riconsegna, si ha l'esclusione dal prestito per un numero pari di mesi; quando si supera il mese, si ha l'esclusione dal prestito per l'intero anno scolastico.
Per la mancanza di cui alla lettera i vale la sanzione n. 5.
Per le mancanze di cui alle lettere k, l, m, si applicano sempre le sanzioni n. 5, n. 6, n. 7.
Nel caso della sanzione n. 6 il Coordinatore convoca il Consiglio di classe entro una settimana dal verificarsi della mancanza disciplinare: alla riunione è invitato lo studente, che espone le proprie ragioni. Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, è attribuito al Centro di Informazione e Consulenza dell'Istituto il compito di mantenere un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica.
Per le mancanze che producano danneggiamenti al patrimonio scolastico, quando non si riesca a risalire al responsabile, il risarcimento del danno prodotto è imputato alla classe o alle classi interessate.
Quando la mancanza disciplinare si configura come reato o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, si applica sempre la sanzione n. 7, ferma restando la facoltà del Preside di denunciare altresì lo studente all'Autorità giudiziaria.

 

Art. 9

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELL'ORGANO DI GARANZIA INTERNO

  1. L'Organo di Garanzia Interno (OGI) è un organo collegiale che dura in carica un anno scolastico, ed è composto dal Preside, che lo presiede; dal collaboratore del Preside delegato alla didattica; da un docente, da un non docente, da due studenti, da un genitore, eletti, per ogni singola componente, dai rispettivi consiglieri d'Istituto fra gli stessi.
  2. L'OGI è competente per le seguenti materie:
    1. irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportino la sospensione superiore ai 3 gg.;
    2. esame dei ricorsi avverso le sanzioni diverse dalla sospensione di cui al punto a);
    3. conflitti in merito all'applicazione del presente Regolamento sollevati dalla parte studentesca o da chiunque vi abbia interesse;
    4. ammissibilità delle consultazioni referendarie (di cui all'art.3).
  3. L'OGI è convocato dal Preside entro una settimana dal verificarsi della mancanza disciplinare per la quale si ipotizzi l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per più di 3 gg.; entro 15 gg. dalla loro irrogazione per l'esame dei ricorsi avverso le altre sanzioni. Di tali convocazioni è data notizia formale allo studente da sanzionare ed al docente coordinatore del Consiglio di classe interessato. Ad inizio seduta, lo studente è invitato ad esporre le proprie ragioni o a presentare una memoria difensiva. Subito dopo viene ammesso il docente coordinatore del Consiglio di classe che illustra, e deposita, una relazione scritta sull'episodio e sul contesto relazionale in cui è maturata la mancanza in oggetto. L'OGI decide poi a porte chiuse.
  4. L'OGI è convocato entro 15 gg. dal deposito delle firme, per decidere sull'ammissibilità della consultazione referendaria; entro un mese dalla presentazione del quesito, per deliberare sul conflitto in merito all'applicazione del Regolamento.

 

Art. 10

SANZIONI DURANTE LE SESSIONI D'ESAME

Per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame o nell'intervallo fra le medesime è competente la Commissione d'esame.

 

Art. 11

IMPUGNAZIONI

  1. Contro le decisioni dell'OGI sulle sospensioni è ammesso ricorso, entro 30 gg. dalla ricevuta comunicazione, al Provveditore agli Studi che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio Scolastico Provinciale avente competenza per la Scuola Non Statale.
  2. Contro le sanzioni diverse da quelle di cui al comma precedente è ammesso ricorso, entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione, all'OGI.
  3. Sui conflitti in merito all'applicazione del presente Regolamento decide l'OGI, secondo quanto previsto dall'art.9.
  4. Sui reclami proposti da studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche contenute nel presente Regolamento, è ammesso ricorso al Provveditore agli Studi, che decide in via definitiva, previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Provinciale istituito dall'Amministrazione scolastica periferica. (ex art. 5, c.4 Statuto).

 

Art. 12

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia al D. leg.vo n. 297/94 (T. U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e successive modificazioni.

 

Art. 13

MODALITA' DI ADOZIONE E DI MODIFICA

Il presente Regolamento è adottato con specifica delibera dal C.d.I., acquisito il parere del Collegio dei docenti, previa consultazione referendaria degli studenti (secondo le modalità stabilite nell'art.3). La stessa procedura è seguita per ogni modifica apportata allo stesso Regolamento. Il C.d.I. adotta con specifica delibera anche l'OGI. Delle due delibere è data formale comunicazione al Provveditorato agli Studi, nonché all'Amministrazione comunale di Firenze, in quanto ente gestore.

 

Art. 14

PUBBLICITA'

Del presente Regolamento, come anche degli altri documenti fondamentali dell'Istituto, oltre che dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è fornita copia ad ogni studente all'atto dell'iscrizione.

 

(approvato nella seduta del C. d. I. del 25/2/1999; adottato con delibera n. 7 del C. d. I. in data 13/9/1999)


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